Art. 3.
(Definizioni).

      1. Sono definiti transazioni ovvero acquisti di beni e di servizi di rilevanza culturale tutti gli acquisti finalizzati alla formazione e allo sviluppo della coscienza civica e della cultura personale di ciascun cittadino.
      2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 gli acquisti di: libri; computer; riproduttori videomusicali; biglietti di musei e gallerie e di spettacoli teatrali e cinematografici; cartine e atlanti storico-geografici, abbonamenti a giornali, periodici e riviste; opere dell'arte e dell'intelletto. Rientrano altresì nella definizione di cui al comma 1 le spese sostenute per lezioni o corsi formativi e di lingua straniera forniti dai soggetti di cui all'articolo 4.

 

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